Attentato
alla libertà religiosa in Italia?
In
occasione del convegno promosso dall'Alleanza Evangelica Italiana e da alcune
chiese evangeliche di Torino sul tema "Manipolazione mentale: attentato alla libertà
religiosa in Italia?" è stato diramato il seguente comunicato:
Nel dicembre del 1995, 16 membri di un gruppo chiamato Ordine del Tempio Solare furono trovati
morti. Questa tragedia spinse molti politici europei a intraprendere azioni di
contrasto nei confronti delle cosiddette "sette" in modo che episodi
simili non potessero più verificarsi. Il mondo evangelico condivise l'orrore
di quell'evento. In più, continuiamo ad essere preoccupati che gravi abusi
possano essere perpetrati da gruppi religiosi estremisti. Tuttavia, siamo d'accordo
con le conclusioni del Parlamento Europeo e dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio
d'Europa secondo cui legiferare contro le "sette" è impossibile,
e potenzialmente pericoloso dal punto di vista dei diritti umani. La Risoluzione
1309 (2002) del Consiglio d'Europa ha criticato la politica francese contro le
minoranze religiose chiedendo di riconsiderare la legge sulle "sette".
L'articolo 9 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti delluomo
e delle libertà fondamentali persegue un approccio saggio alla libertà
religiosa quando afferma che ognuno è libero sia di cambiare che di manifestare
la propria religione in privato o in pubblico, individualmente o collettivamente.
Continua dicendo che "la libertà di manifestare la propria religione
o il proprio credo può essere soggetto di quelle sole restrizioni che,
stabilite per legge, costituiscono misure necessarie in una società democratica,
per la protezione dell'ordine pubblico, della salute e della morale pubblica,
o per la protezione dei diritti e della libertà altrui". Ciò
chiama i gruppi religiosi a comportarsi in modo ragionevole, ma limita anche il
potere di esterni ad interferire solo quando è assolutamente necessario.
L'abuso, sia esso fisico, mentale, emotivo o finanziario, può verificarsi
in qualsiasi raggruppamento: la famiglia, un'organizzazione giovanile, una ditta,
un partito politico. La società deve cercare di proteggere coloro che sono
vulnerabili attraverso linee-guida e leggi ragionevoli che siano valide per tutti,
non solo per i gruppi religiosi. Ogni indagine sugli abusi deve essere compiuta
da professionisti seri che seguono procedure giudiziarie chiare che permettono
una raccolta e una valutazione completa ed equa degli elementi. La "manipolazione
mentale" è un potenziale pericolo. Tuttavia, il termine non può
essere definito chiaramente. La predicazione appassionata di una persona o un
consiglio dato in una conversazione privata possono essere interpretati da qualcuno
come una "manipolazione mentale".
Ogni tentativo da parte della società di aiutare le vittime di abusi deve
seguire delle regole molto rigorose per assicurare che questi interventi si verifichino
solo in caso di prova certa di abuso. Gli esperti di diritti umani, il Parlamento
Europeo e il Consiglio d'Europa concordano nel sostenere che le leggi esistenti
sugli interventi dei servizi sociali sono adeguate a trattare questi casi. Una
legislazione specifica, come la proposta dintroduzione nel Codice penale
di un articolo sulla manipolazione mentale, è inutile e potenzialmente
pericolosa.
Anche se siamo profondamente in disaccordo con la teologia dei gruppi chiamati
"sette", crediamo che la libertà religiosa debba essere un diritto
di tutti a meno che non venga compiuto un abuso provato. Questo è il motivo
per il quale chiediamo ai responsabili politici di evitare di legiferare in materia
di "sette" perché, anche se con buone intenzioni, si rischia
di mettere a repentaglio la libertà religiosa.
Vietato convertirsi
e forse pure cambiare idea
Così M. Introvigne, studioso delle sette, boccia la norma sulla cosiddetta
manipolazione mentale:
Il
4 marzo la Commissione Giustizia del Senato, ha approvato allunanimità,
salvo unastensione tecnica, un disegno di legge proponenti Renato
Meduri (An) ed Elisabetta Casellati (FI) che introduce nel Codice penale
un nuovo articolo 613-bis, così concepito: Salvo che il fatto costituisca
più grave reato, chiunque mediante tecniche di condizionamento della personalità
o di suggestione praticate con mezzi materiali o psicologici, pone taluno in uno
stato di soggezione continuativa tale da escludere o da limitare grandemente la
libertà di autodeterminazione è punito con la reclusione da due
a sei anni. Se il fatto è commesso nell'ambito di un gruppo che promuove
o pratica attività finalizzate a creare o sfruttare la dipendenza psicologica
o fisica delle persone che vi partecipano, ovvero se il colpevole ha agito al
fine di commettere un reato, le pene di cui al primo comma sono aumentate da un
terzo alla metà. Le agenzie hanno parlato di legge contro i
maghi ma la relazione fa riferimento anche alle sette e al cosiddetto
lavaggio del cervello.
Sulla base di ventanni di esperienza nello studio delle cosiddette sette
considero questa legge pericolosa, potenzialmente liberticida e insieme inutile
per gli scopi che si propone di raggiungere. Una spiegazione del perché
rende necessario riassumere le controversie al riguardo, che non sono nuove. Le
teorie del lavaggio del cervello (oggi chiamate della manipolazione mentale
o del controllo mentale) hanno le loro radici remote nella difficoltà
di spiegare scelte che alla società appaiono strane. In questi
casi, si sosterrà spesso che la persona non agisce ma è agita
da un altro che la costringe a fare qualcosa contro la sua volontà. Così
nel XVI secolo si parla dellinflusso onnipervadente della stregoneria, nel
XIX dellipnotismo. Tra le scelte strane che inducono a queste
spiegazioni ci sono (fin dalle accuse di convertire usando sortilegi rivolte ai
primi cristiani) le scelte religiose considerate eretiche dalla maggioranza, finché
con Sigmund Freud (1856-1939) diventa sospetta la scelta religiosa in genere.
[...]
Secondo la Corte costituzionale, linfluenza e la stessa soggezione
psichica sono realtà normali nei rapporti fra esseri
umani: tipiche situazioni di dipendenza psichica [...] possono anche raggiungere,
per periodi più o meno lunghi, gradi elevati, come nel caso del rapporto
amoroso, del rapporto fra il maestro e lallievo, fra il sacerdote e il credente,
fra il medico e il paziente [...]. Ma è estremamente difficile se non impossibile
individuare sul piano pratico e distinguere a fini di conseguenze giuridiche -
con riguardo ad ipotesi come quelle in esame - lattività psichica
di persuasione da quella anchessa psichica di suggestione. Non vi sono criteri
sicuri per separare e qualificare luna e laltra attività e
per accertare lesatto confine fra esse. Ne segue che la valutazione
dei risultati del presunto plagio è normalmente sintomatica,
e le conclusioni sono tratte a seconda che lattività esercitata
sul soggetto passivo porti a comportamenti conformi o a comportamenti devianti
rispetto a modelli di etica sociale e giuridica. In altre parole il rischio
è che, fra le centinaia di situazioni di dipendenza psichica
della vita quotidiana, si puniscano arbitrariamente quelle considerate dal giudice
ideologicamente inaccettabili o impopolari. La norma è quindi una
mina vagante nel nostro ordinamento, aprendo la strada a una valutazione
delle idee costituzionalmente vietata, mancando qualsiasi sicuro parametro
per accertare lintensità della persuasione e distinguere quella
lecita da quella vietata.
Non vi è ragione di ritornare su quanto la Consulta aveva già considerato
nel 1981. Si dirà che esistono sette (e maghi) che imbrogliano,
truffano, abusano della credulità popolare o peggio violentano bambini,
organizzano attentati terroristici, periscono in suicidi di massa. Certo: ma,
a parte la necessità di non fare di ogni erba un fascio (siamo abituati
a chiamare sette centinaia di realtà, dalle più criminali
alle più innocue), tutti questi sono reati già previsti e puniti
dalle leggi ordinarie in vigore.
Invece le leggi speciali che incriminano reati inafferrabili come essere
una setta o praticare la manipolazione mentale sono, in tutti
i paesi dove esistono, forti con i deboli e deboli con i forti. Colpiscono soprattutto
gruppi piccoli, deboli, con pochi mezzi per difendersi. I gruppi più forti,
invece, anche quando sono davvero responsabili di qualche reato, si difendono
assai più facilmente da accuse vaghe e controverse che non da accuse specifiche
relativi a reati normali. Le leggi anti-sette riescono di solito a
essere insieme liberticide e invece innocue nei confronti proprio degli abusi
che in tesi vorrebbero colpire.